Secondo i dati INAIL, negli ultimi 5 anni (2015-2019) in Italia ci sono stati in media 642.000 infortuni dovuti a incidente sul lavoro e sono decedute 1.072 persone all’anno, mentre nei primi otto mesi del 2021 ci sono stati già 772 morti.
L’assicurazione obbligatoria
Tutti i datori di lavoro pagano, per i propri dipendenti, un’assicurazione contro gli infortuni gestita dall’INAIL ed obbligatoria dal 1965.
Questa polizza copre gli infortuni sul lavoro, cioè gli incidenti avvenuti mentre il lavoratore sta svolgendo le proprie mansioni e qualora l’infortunio provochi un’assenza superiore ai tre giorni.
La nuova normativa prevede che anche determinate malattie professionali possano rientrare nel concetto d’infortunio sul lavoro (vedi COVID 19)
L’assicurazione obbligatoria copre tanto l’inabilità temporanea quanto quella permanente.
Nel primo caso il premio sarà limitato ai giorni d’inabilità, nel secondo caso l’indennizzo sarà pagato in un’unica soluzione.
L’assicurazione di responsabilità civile nei confronti dei dipendenti
L’indennizzo INAIL, però, diversamente dal risarcimento civilistico, non copre l’intero danno biologico. Di conseguenza, non è liquidato con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico.
Infatti, per il ristoro del danno biologico cosiddetto differenziale – cioè quella parte del danno non coperta dall’assicurazione obbligatoria INAIL – il lavoratore può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro.
In questi casi il datore di lavoro previdente stipula un’assicurazione contro la responsabilità civile nei confronti dei dipendenti (o anche R.C.O.).
Il fine sarà quello di tutelarsi dal rischio di un eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente o dei suoi eredi.
La polizza infortuni facoltativa a favore dei dipendenti
Esiste, però, per il datore di lavoro, anche la possibilità di stipulare un’assicurazione facoltativa contro il rischio di infortunio professionale dei propri dipendenti.
I premi pagati dal contraente sarebbero interamente deducibili, mentre è prevista la non imponibilità in capo al dipendente in quanto gli stessi non costituiscono compenso.
Diversamente da quanto scritto sopra, però, l’indennizzo corrisposto al dipendente beneficiario della polizza in caso di infortunio professionale deve considerarsi un provento tassabile, poiché conseguito in sostituzione di redditi ex art. 6, comma 2 del Tuir.
Lo stesso dipendente, inoltre, nell’ipotesi di infortunio, può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza.
La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che il lavoratore abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, i diritti derivanti dal rapporto assicurativo fanno capo direttamente all’assicurato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1890 c.c..
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